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Sistemi di ritenuta: le cinture di sicurezza
L’uso dei sistemi di ritenuta e delle cinture di sicurezza è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada.
Hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza tutti gli occupanti, anche dei sedili posteriori, dei veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, mentre per quelli aventi più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, e massa compresa tra 35 e 50 quintali ed i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 35, esiste l’obbligo solo per i sedili anteriori.
Il conducente del veicolo ha il compito di assicurarsi della efficienza di questi dispositivi e, nel caso siano danneggiati, di sostituirli con altri omologati per il tipo di veicolo nel quale vanno installati.
Quando si agganciano le cinture è opportuno verificate sempre che il percorso della cinghia sia quello corretto, evitando di ricorrere a percorsi diversi certamente più comodi e certamente più pericolosi non garantendo la corretta protezione.
La responsabilità del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ricade su chi ha omesso di indossarle. Nel caso in cui il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sua sorveglianza.
Per i trasgressori sono previste pene pecuniarie e 5 punti di penalizzazione sulla patente.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni sul mancato uso delle cinture di sicurezza, per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Esenzioni all’uso delle cinture di sicurezza.
Persone affette da particolari patologie o in condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta: Certificazione rilasciata dalla ASL o da autorità competenti di altro stato membro della Comunità Europea. La certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto dall’art. 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di Polizia.
Donne in stato di gravidanza: Certificato del ginecologo curante che comprovi le condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.