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Enti pubblici vigilati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Enti pubblici vigilati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
ACI e gli AA.CC., ai sensi dell’art. 2 c. 2-bis del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 nonché dell’art. 10 c. 1-bis del D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018, in quanto Enti di natura associativa che non gravano sulle finanze pubbliche, non sono tenuti all’applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ma devono adeguarsi con propri Regolamenti ai principi generali di tale disposizione normativa.
L’ AC Bari Bat non ha alcun Ente Pubblico vigilato nè correlazione giuridica, economica o di nomina con altri Enti Pubblici.